(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12/Sez. 3 del 29 marzo 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Aliquote 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento; b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento; c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento; d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento. 2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e, in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato.