(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
                   n. 12/Sez. 3 del 29 marzo 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Aliquote 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  a  partire  dal  periodo  di
imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), e' determinata per scaglioni  di  reddito  applicando  le
seguenti  maggiorazioni   all'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'IRPEF di base: 
    a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento; 
    b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino  a  euro  28.000,00:
0,90 per cento; 
    c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino  a  euro  50.000,00:
1,52 per cento; 
    d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento. 
  2.  Le   aliquote   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   sono
differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a
quelli stabiliti a livello nazionale dall'art.  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle  imposte  sui  redditi)  e,  in  caso  di  loro
modifica, le maggiorazioni  all'aliquota  di  base  dell'addizionale,
come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalita' del
sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressivita' cui il sistema medesimo e' informato.